Descrizione
La carta di identità elettronica, rilasciata a decorrere dal 30 luglio 2026 a soggetti di età pari o superiore a settanta anni al momento della richiesta di rilascio, ha una durata illimitata ed è utilizzabile anche ai fini dell'espatrio. Resta ferma la facoltà per l'interessato di chiedere il rinnovo della carta d'identità dopo dieci anni dal suo rilascio, ai fini della validità del certificato di autenticazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015.
COSA CAMBIA?
dal 30 LUGLIO 2026, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2 del decreto in premessa, le Carte d’Identità Elettroniche (CIE) rilasciate a persone che abbiano già compiuto il 70° anno di età al momento della richiesta avranno una DURATA TEMPORALE ILLIMITATA e continueranno ad essere comunque documento utilizzabile al fine dell’espatrio.
PUNTI CHIAVE DA RICORDARE:
• Chi è interessato: Tutti i cittadini che, al momento del rilascio o del rinnovo del documento, hanno 70 anni o più.
• Validità del documento: La carta non dovrà più essere rinnovata ogni 10 anni, ma resterà valida a tempo indeterminato per quanto riguarda l'identificazione personale e per l’espatrio.
• Eccezione tecnica (Certification Authority): Sebbene l'identità non scada, i servizi digitali associati al microchip (come l'accesso ai portali della Pubblica Amministrazione tramite CIE) richiedono il rinnovo alla normale scadenza dei dieci anni per garantire l’identificazione sicura, garantendo l’identità digitale dell’utente